Art. 17.
(Reclutamento del personale).

      1. Il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione avviene a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifichi le competenze e i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, nell'ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca ed eventualmente anche dalle altre amministrazioni pubbliche.
      2. Il reclutamento del personale mediante assunzione diretta con contratto a tempo determinato avviene secondo speciali procedure concorsuali fissate in relazione alle particolari funzioni da espletare, sulla base dei requisiti e nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 16, comma 1.
      3. Il ricorso alla procedura di cui al comma 2 è consentito per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione ed è comunque vietato per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari. In ogni caso il personale reclutato con tale procedura non può complessivamente superare il limite stabilito dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, e comunque un quinto del contingente speciale.
      4. È fatta salva la possibilità di procedere al reclutamento di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche o anche esterno alle stesse, mediante chiamata diretta e per il periodo determinato a norma del comma 6, per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto al Direttore generale del SIS e ai direttori dell'AE e dell'AI in misura complessivamente non superiore a nove unità.

 

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      5. Agli aspiranti al reclutamento si applica altresì il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.
      6. L'assegnazione e il contratto hanno durata quinquennale, rinnovabile una sola volta. Il rinnovo è concesso dal Direttore generale del SIS, su proposta dei direttori dell'AE e dell'AI. Il personale analista e quello addetto alle attività all'estero senza copertura possono essere autorizzati a permanere per un periodo massimo di altri cinque anni dal Direttore generale del SIS e su proposta dei direttori dell'AE e dell'AI per il personale dipendente da queste ultime. Il Ministro delle informazioni per la sicurezza può autorizzare, in casi speciali e in relazione a specifiche e documentate situazioni o esigenze, con motivata proposta del Direttore generale del SIS, su iniziativa dei direttori dell'AE e dell'AI, la permanenza per un terzo quinquennio, o periodo inferiore, di tutto il personale ovvero per un quarto quinquennio, o periodo inferiore, per il personale analista e per quello addetto all' attività all'estero senza copertura. In nessun caso è consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'AE e l'AI dopo la conclusione del periodo di assegnazione ovvero la scadenza del contratto ai sensi del presente comma, fatta salva la potestà di designazione da parte del Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica per gli incarichi di cui all'articolo 3. Il Direttore generale del SIS, i direttori dell'AE e dell'AI, i capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi possono permanere nell'incarico quattro anni, rinnovabili solo una volta.
      7. Resta fermo il potere del Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta del Direttore generale del SIS, su iniziativa dei direttori dell'AE e dell'AI, nonché dei capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza, dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, per il personale rispettivamente dipendente, di disporre in qualsiasi momento il loro immediato rientro all'amministrazione di appartenenza o l'anticipata risoluzione del contratto, senza preavviso, in tutti i casi in cui la permanenza del
 

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dipendente al servizio dell'organismo stesso, anche per fatti estranei alla prestazione lavorativa, sia incompatibile o possa comunque compromettere il buon funzionamento dell'organismo. Nel caso di procedimento disciplinare aperto nei confronti di personale proveniente da altra amministrazione, qualora l'ufficio competente della Direzione generale del SIS ritenga che possa essere comminata la sanzione disciplinare della destituzione o del licenziamento con o senza preavviso, il procedimento viene interrotto e gli atti relativi sono immediatamente trasmessi all'amministrazione di appartenenza del dipendente stesso, contestualmente all'adozione del decreto ministeriale di rientro.
      8. Alle procedure di reclutamento di cui al presente articolo provvedono apposite commissioni, nominate dal Ministro delle informazioni per la sicurezza, presiedute da un dirigente generale dello Stato o equiparato, o da un professore ordinario di università, e composte in numero pari da personale addetto agli organismi informativi e da esperti, civili e militari, diplomatici estranei agli organismi stessi. Non possono far parte delle commissioni come membri esterni coloro che hanno avuto rapporti di lavoro o di collaborazione con i suddetti organismi nei cinque anni precedenti; rapporti di lavoro o di collaborazione sono vietati altresì per i cinque anni successivi all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
      9. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi informativi non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
      10. È fatto divieto ai responsabili degli organismi informativi di instaurare rapporti di lavoro, anche a titolo precario, presso gli organismi stessi, in forme diverse da quelle previste dalla presente legge. È altresì fatto divieto di mantenere tali rapporti con soggetti legati da relazioni coniugali o di convivenza abituale o di parentela ed affinità entro il quarto grado con personale in servizio ai suddetti organismi. Ferme restando le disposizioni
 

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della legge penale, le assunzioni effettuate in violazione dei presenti divieti determinano comunque la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare, a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.
      11. Il personale addetto agli organismi informativi non può assumere altro impiego o incarico né esercitare attività professionale, commerciale o industriale, anche se a carattere occasionale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 40, comma 1. Non può inoltre svolgere attività politica o sindacale, partecipare a scioperi e alle associazioni di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, ed è tenuto a dichiarare, al momento del reclutamento, l'eventuale appartenenza ad associazioni, movimenti e comitati con qualsiasi finalità. La violazione delle prescrizioni di cui al presente comma costituisce causa di anticipata risoluzione del rapporto con gli organismi ai sensi del comma 7.
      12. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta del Direttore generale del SIS, dei direttori dell'AE e dell'AI, dei capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, può assegnare incarichi di collaborazione a esperti esterni, in misura non superiore a trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili non più di due volte.
      13. Tutto il personale che, ai sensi del presente articolo, presta comunque la propria opera a favore degli organismi informativi, è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
      14. Al personale addetto agli organismi informativi è altresì fatto divieto di assumere incarichi dirigenziali o di consulenza presso imprese operanti nel settore della produzione o del commercio delle armi o nel settore della investigazione privata per un periodo di cinque anni dopo la cessazione dal servizio. Salvo che il fatto costituisca
 

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reato, la violazione del divieto di cui al presente comma comporta, in relazione a quanto percepito, l'irrogazione, da parte del Ministro delle informazioni per la sicurezza, di una sanzione pecuniaria amministrativa pari, nel minimo, a euro 25.000 e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito.
      15. In nessun caso gli organismi informativi possono avvalersi, in modo organico o saltuario, dell'opera di membri del Parlamento, componenti degli organi deliberativi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di culto, giornalisti. Identico divieto vige altresì nei confronti di tutti coloro che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana.